MESSINA. «Appare strano ed in qualche modo sorprendente l’opposizione che il Comitato promotore del referendum su Montemare sta portando avanti in queste ore con riguardo al voto referendario consultivo fissato nell’election day del 12 Giugno, appare strano soprattutto dopo che, a seguito di “un’istruttoria durata 13 anni!” come afferma il Comitato stesso, si ha finalmente e definitivamente una data certa per il voto dopo i rinvii di questi anni». Così esordisce il Comitato no Montemare, commentando la notizia uscita ieri.

«Appaiono ancora più sorprendenti le motivazioni addotte dall’Avvocato Brianni (in rappresentanza del Comitato promotore) avverso una decisione legittima e pienamente coerente con i principi di buona amministrazione quale quella di indire il voto referendario il 12 giugno assieme alle elezioni amministrative ed ai referendum Nazionali sulla Giustizia – sostengono – Proprio per tali motivi ed al fine di smentire le roboanti affermazioni del Comitato per il Si, riteniamo fondamentale rispondere alle argomentazioni addotte, poiché come abbiamo sempre affermato: l’informazione oggettiva ed i dati sono la chiave per un voto consapevole e per il rilancio del nostro territorio».

«Anzitutto, Brianni afferma che: “il Comune di Messina (non si comprende a quale titolo, essendo operativo l’intervento sostitutivo commissariale) ha diffuso un comunicato stampa in cui annunciava che il referendum per Montemare si sarebbe tenuto il 12 giugno 2022”. All’avvocato ed al Comitato promotore evidentemente è sfuggito che, alla riunione che ha portato a questa decisione, era presente anche il Commissario AD ACTA nominato dalla Regione (Vincenzo Raitano), così come peraltro ben evidenziato nel Comunicato del Comune di Messina citato dallo stesso Comitato: “Si è svolta oggi una riunione a Palermo tra il Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro, il Direttore generale del Dipartimento regionale Enti Locali Margherita Rizza e il Commissario ad acta Vincenzo Raitano” – continuano – Dunque tale decisione è già stata assunta con il placet del Commissario AD ACTA il quale, non godendo di specifico ufficio, utilizza i servizi e gli uffici specifici presso il Comune di Messina come, in questo caso, l’ufficio stampa».

«L’avvocato continua poi affermando “e annunciando una prossima riunione con il commissario ad acta limitata alla mera definizione delle questioni tecniche di dettaglio” – si legge nella nota – Ciò che l’avvocato qui ostracizza altro non è che la regolare procedura di indizione di un voto, stante che la decisione sulla data dello stesso è stata presa coinvolgendo tutti i protagonisti, ivi incluso il Commissario AD ACTA per il voto su Montemare. Ancor più gravi e roboanti sono le affermazione dell’avvocato sulle presunte violazioni dell’art.8 della Legge 267/2000 e dello Statuto del Comune di Messina, l’avvocato afferma infatti che ai sensi della richiamata normativa: “consultazioni delle popolazione e referendum per materie di esclusiva competenza locale non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciale, comunali e circoscrizionali. Un principio che è espressamente richiamato anche dallo Statuto del Comune di Messina […] . L’eventuale provvedimento di fissazione delle consultazioni elettorali in coincidenza con le elezioni comunali sarebbe inevitabilmente nullo”».

«In via preliminare occorre ricordare all’avvocato cosa sia un atto nullo, infatti ai sensi della vigente normativa (Legge 241/90 art. 21 septies comma 1) – spiegano – “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. Cosa che, evidentemente, non ci sarebbe in questo caso poiché i difetti di assenza degli elementi essenziale e assoluta attribuzione sarebbero rilevabili solamente a seguito di emissione del provvedimento (e no, l’eventuale difetto di attribuzione di un atto funzionale all’emissione dell’atto finale non invaliderebbe in automatico quest’ultimo), men che meno il difetto di elusione del giudicato ove, anzi, il provvedimento di indizione del voto rispetterebbe proprio il recente giudicato da parte del TAR Sicilia».

«Quel che il Comitato promotore voleva forse alludere è il più ampio concetto di annullabilità (art.21 octies Legge 241/90) a cui rimandiamo per integrale lettura, raccomandando di attenzionare anche il comma 2 del medesimo articolo – aggiungono – Chiarita questa sostanziale differenza, concentriamoci sulle presunte violazioni della Legge 267/2000 e dello Statuto del Comune di Messina, vogliamo infatti pensare che il Comitato promotore abbia deliberatamente strumentalizzato l’interpretazione della Legge sopra richiamata nonostante la stessa sia molto chiara proprio al comma 4 dell’art.8 che il Comitato promotore medesimo cita, nello specifico la Legge statuisce che: “Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale” ed, in questo caso, nonostante intuitivamente si potrebbe pensare che Montemare sia competenza locale nella realtà non lo è, e questo il Comitato per il Si lo sa bene dato che l’istruttoria che loro stessi affermano di seguire da ben 13 anni è basata su una Legge Regionale, come sono Regionali i provvedimenti istruttori su Montemare e come è Regionale la nomina del Commissario AD ACTA, dunque pare palese che la competenza non sia affatto locale e che dunque non può applicarsi l’art.8 della Legge 267/2000 la quale, appunto, si riferisce espressamente a referendum, voti e partecipazione civica con riguardo a materie di competenza territoriale. Ancor più infondato il riferimento allo Statuto Comunale, il quale negli articoli dal 29 al 32 parla sì di Referendum ma, anche in questo caso, su materie di competenza prettamente locale come: “abrogazione, totale o parziale, di un atto deliberativo di interesse generale del consiglio comunale” (art.29 comma 1) o nelle materie di competenza del Consiglio Comunale (art.30 comma 1), non trattando dunque, nemmeno lontanamente, i referendum consultivi afferenti gli scorpori territoriali, normati da altra fonte non di certo locale».

“Il Comitato argomenta poi un possibile rischio confusione in sede di seggio elettorale affermando che “Il rischio concreto è quello di ingenerare confusione in chi si reca alle urne, rischiando di falsare l’esito del voto e del quorum relativo al referendum” – prosegue – Questa affermazione, in particolare, ci sembra assai grave (senza nulla togliere alle precedenti ed alle successive, s’intende) poiché si va a contestare la possibile grande affluenza al voto in occasione del momento elettorale, un attacco dunque alla partecipazione democratica, principio più volte sbandierato dal Comitato promotore come cavallo di battaglia e che, adesso, pare dimenticare. Vogliamo essere chiari: i cittadini hanno diritto di parola ed espressione, motivo per cui vanno incentivate tutte le modalità che possano consentire la più ampia espressione democratica come l’election day ove, in una sola volta, i cittadini possono esprimersi su più temi. Il voto “spezzatino” auspicato dal Comitato promotore pare più una richiesta di egoistica opportunità, in barba alla volontà democratica, il quale sarebbe utile unicamente al Comitato per escludere l’espressione dei cittadini residenti in città grazie al meccanismo del doppio quorum».

«Il Comitato promotore affronta poi la questione costi criticando la necessità del risparmio che ne deriverebbe dall’election day affermando che “si tratta di spese necessarie alla democrazia” e, su ciò, siamo d’accordo con il Comitato promotore: la Democrazia ha dei costi da sostenere. Ma una cosa sono i costi necessari, altra cosa sono gli sprechi e la mancata ottimizzazione delle risorse – si legge nella nota – Perché scorporare il referendum consultivo su Montemare da un election day che può invece garantire partecipazione e risparmio in termini di costi? Perché non utilizzare le risorse che verrebbero spese per indire unicamente il voto sul tema Montemare in supporto ai villaggi della città risolvendo uno dei tanti problemi denunciati dal Comitato? Perché dunque sprecare? Peraltro, lo ricordiamo, proprio il Comitato promotore ha per anni affermato che il Comune di Messina dilapiderebbe risorse, non fornendo a quel territorio i servizi necessari in proporzione alle tasse pagate dai residenti in quel territorio (affermazione falsa, ma questa è un’altra storia), e adesso il medesimo Comitato afferma che sarebbe bene sprecare?»

«In ultimo il Comitato promotore chiede di partecipare alle riunioni per decidere la data del voto referendario e, nondimeno, minaccia una richiesta danni, ambedue queste richieste appaiono del tutto infondate e oltremodo eccessive, la prima infatti non trova alcun fondamento giuridico se non in complessi ampliamenti al concetto di partecipazione al procedimento amministrativo che, tuttavia, aprirebbero la strada ad un aumento della complessità dell’intero procedimento (e quindi slittamento del voto e grande rallentamento delle procedure), la seconda pare proprio mancare di base logica: quali danni avrebbe arrecati il Comitato promotore dall’election day? – concludono – Ricordiamo al Comitato promotore che egli sono unicamente un Comitato che ha proposto un progetto senza alcun interesse se non quello di tutela del territorio, non sono i proprietari del procedimento di indizione del voto né tantomeno delle sue modalità od esito, i primi due sono infatti dettati dalla Legge mentre l’ultimo dalla libera volontà dei cittadini. Con la speranza di aver fatto chiarezza e reso evidente la realtà scevra da strumentalizzazioni».

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