green_pass

 

MESSINA. Entrerà in vigore il prossimo 6 agosto il decreto varato da governo a fine luglio, che introduce il “green pass” (in realtà già attivo per le visite nelle residenze per anziani e alle feste di matrimonio) consentendo solo a chi è vaccinato o ha un tampone negativo l’ingresso nei luoghi affollati e al chiuso.

Confesercenti però ha stilato una lista dei punti del decreto, ritrovando le falle e le irregolarità e spiegandone vari punti, partendo dalla critica alle attività alle quali viene richiesta l’esibizione, con particolare riferimento a Sagre e fiere, convegni e congressi: “La norma -si legge- come concepita, è di fatto inapplicabile, poiché non si comprende come tecnicamente sia possibile la verifica del possesso del certificato verde per manifestazioni che si tengono all’aperto, per le strade e le piazze, senza contingentamenti e barriere fisiche, alla stregua dei mercati “in sede impropria” (cioè di quei mercati che non si tengono in strutture “dedicate”), per i quali peraltro non è previsto l’obbligo del certificato verde. L’aspetto relativo ai controlli obbligatori metterebbe poi enti privati ed amministrazioni pubbliche organizzatori nella condizione di dover rispondere delle violazioni relative ai mancati controlli. In una situazione simile il timore è che tali manifestazioni non possano tenersi, se non in forma contingentata. La disposizione implica dunque un chiarimento inerente la non applicabilità del “green pass” a fiere e sagre locali o comunque un urgente intervento modificativo. Ci sono state date anticipazioni secondo cui il problema verrà positivamente risolto.”

Continuando poi con Centri termali, parchi tematici e di divertimento: “Il ‘parco di divertimento’ – commentano da Confeserventi- corrisponde al complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge n. 337/68, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni; per i parchi di divertimento non è previsto un ‘accesso controllato’ o a pagamento, per cui l’ingresso allo spazio ove sono collocate le singole attrazioni è libero. Il ‘parco tematico’ è invece una specifica tipologia di parco di divertimento che non ha attualmente una precisa connotazione giuridica, ma che si sviluppa, parte al coperto e parte allo scoperto, con ingresso a pagamento. La struttura è dotata di tutti i servizi utili per l’ospitalità e lo shopping. Si tratta spesso di importanti e interessanti mete turistiche, dove trascorrere un intero week-end all’insegna del divertimento, del gioco e dello spettacolo. Si ritiene che la disposizione che assoggetta a green pass i visitatori anche dei parchi di divertimento sia inapplicabile come quella relativa a fiere e sagre locali: infatti, la mancanza di accessi controllati imporrebbe interventi di ‘transennamento’ o contingentamento che, lungi dal supportare le finalità del decreto, si rivelerebbero sostanzialmente misure improvvide, creando assembramenti all’accesso per la verifica della disponibilità del certificato verde in capo soprattutto agli adulti, accompagnatori dei minori che, se infradodicenni, non sono neppure soggetti all’obbligo vaccinale e dunque al possesso del ‘green pass’.Anche in questo caso si attendono indicazioni governative circa l’interpretazione della norma. Nel frattempo, abbiamo presentato una richiesta di emendamento.”

Altro punto preso in considerazione da Confesercenti è quello della verifica. A richiedere la verifica del green pass infatti saranno: I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati; Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid- 19, nonché i loro delegati. “Il DPCM del 17 giugno sul “certificato verde” stabilisce che “l’intestatario della certificazione verde all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità -è stato il commento di Confesercenti- Per come è scritta, la norma non sembra implicare a carico del verificatore che non sia pubblico ufficiale l’obbligo di richiedere l’esibizione dei documenti di identità da parte degli intestatari del green pass, ponendo la richiesta quale mera eventualità e non chiarendo quale sia la conseguenza di un rifiuto da parte dell’interessato ad esibire il documento. Nel senso dell’insussistenza dell’obbligo a carico del verificatore di chiedere il documento di identità ci sono state date rassicurazioni.”

Anche per quanto riguarda le sanzioni, che vanno dal 400 ai 1000 euro, Confesercenti ha portato avanti una critica: “Riteniamo che nella fase iniziale dovrebbe esserci, da parte degli Organi di vigilanza, una certa tolleranza nell’applicazione delle sanzioni ai titolari delle attività economiche, in particolare per aspetti inerenti le verifiche nei casi di difficoltà tecnico-operative nel rilevare il green pass.”

 

 

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