MESSINA. E’ stato un “parto” travagliato, quello di Messina Social City, e le difficoltà non accennano a diminuire: perchè è stato depositato un ricorso al tar di Catania contro la creazione della partecipata che ha riassorbito gli oltre 500 lavoratori delle ex coop e che si occuperà di servizi sociali. A proporlo, è stata la sezione messinese dell’Unione Nazionale Consumatori. Il ricordo è stato presentato il 12 febbraio, e chiede l’annullamento, previa sospensione, della delibera di Consiglio comunale con cui è stato approvato lo schema di contratto di servizio della Partecipata.

Il ricorso, presentato da Paolo Intilisano, legale dell’Unione Nazionale Consumatori (già promotore della class action contro l’Amam per le settimane senz’acqua dell’autunno 2015), parla di “indeterminatezza delle prestazioni dell’azienda stabilite nel contratto di servizio“, e di “assoluta genericità, in mancanza degli elementi essenziali di un contratto di servizio, non essendo stato definito l’oggetto dell’attività che dovrà svolgere l’azienda speciale, essendo in bianco proprio la definizione delle prestazioni”.

Non solo. “Dall’articolo 2 del contratto – continua il ricorso – oggetto del contratto di servizio, appare evidente che i servizi affidati sono molteplici, ma non viene chiarita in cosa consistono le prestazioni che dovrà rendere l’azienda speciale, né ciò è desumibile dalla lettura della restante parte del contratto: peraltro, a fronte di una definizione gli obblighi non definita, il Comune assume una serie di obbligazioni quali la corresponsione delle somme necessarie a coprire i costi sociali, la concessione in comodato gratuito di un immobile (non viene indicato quale), di automezzi destinati all’espletamento del servizio di assistenza domiciliare. Ciò determina la nullità dell’intero contratto di servizio per indeterminatezza dell’oggetto“, spiega Intilisano.

Poi c’è anche la questione della carta dei servizi, non allegata al contratto, secondo Intilisano. “Non vengono in alcun modo indicati i paletti della detta carta dei servizi, nemmeno previo richiamo anche generico del disposto in cui alla legge 244 del 20 17”, ma soprattutto, scrive il legale nel ricorso, “ciò che rende palesemente illegittimo il detto contratto di servizio è che la carta dei servizi, oltre a non essere parte integrante del contratto, possa essere redatta non prima dell’attivazione dei servizi in concessione ma addirittura entro un anno dall’attivazione di tutti servizi affidati”.

Interpellata, l’assessore Alessandra Calafiore ha preferito non rilasciare dichiarazioni prima della trattazione del ricorso in aula. A resistere in giudizio, per Palazzo Zanca, sarà il legale Arturo Merlo.

Subscribe
Notify of
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments