ROMA – “Il Consiglio di Stato ha sospeso l’ordinanza Ministeriale sulla mobilità dei docenti”, spiegano in una nota gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti. Ordinanza sospesa “nella parte in cui non riconosce il punteggio maturato nelle scuole paritarie”.

“Il Tar Lazio, difatti, si è sempre dichiarato privo di giurisdizione sul tema della mobilità – continua la nota  -.  In sede di appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato la posizione del Tar ritenendosi competente (o meglio in possesso della giurisdizione) per decidere anche sulle questioni della mobilità dei docenti. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “risulta impugnato un atto di macro-organizzazione ad efficacia generale e applicabile nell’intero territorio nazionale in base al quale sono gestiti i trasferimenti dei docenti, mentre i singoli trasferimenti, avvenuti nell’ambito di un piano generale per la più corretta e razionale copertura di tutti i posti tuttora vacanti nell’organico delle varie istituzioni scolastiche, si pongono quali meri atti attuativi dell’impugnata ordinanza ministeriale, con conseguente configurabilità di correlative situazioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo”.

I primi casi ad essere trattati, dunque, riguardarono proprio la vicenda scaturente dalla nostra vittoria al Tar. Lazio sull’algoritmo a seguito della quale il Consiglio di Stato, una volta affermata la propria giurisdizione, concesse dei provvedimenti cautelari “per asseriti vizi inficianti il criterio (ovvero il ‘meccanismo’ o ‘algoritmo’)”. Stavolta, invece, la questione ha riguardato il più complesso ambito del punteggio in paritaria.

“Questa decisione mira ad incidere a livello nazionale sulle ordinanze ministeriali di mobilità 2016 e 2017. Il Giudice amministrativo, difatti, è l’unico che può annullare gli atti ministeriali con effetto erga omnes mentre il Giudice del Lavoro può solo disapplicarli per il singolo docente.

Ecco perché questa prima decisione è unica nel panorama e può coinvolgere tutti i docenti.

Per quanto direttamente interessa tutti i docenti con punteggio in paritaria, dunque, il C.d.S. ha chiarito che sono illegittime e vanno sospese “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”.

Per tale ragione il C.d.S.,  confermando la fondatezza delle censure proposte in appello ha chiarito che la mancata valutazione del servizio pre-ruolo compromette l’attività didattica esercitata dai docenti appellanti e gli ha riconsociuto il diritto di essere destinati agli ambiti territoriali richiesti in forza del punteggio ricalcolato  per il servizio pre-ruolo svolto presso istituti scolastici paritari.

“Il nostro obiettivo ” commentano gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, “è quello di ottenere provvedimenti per una platea più ampia di soggetti possibili a prescindere dalla loro qualità di ricorrenti. Il sistema scuola non può continuare ad essere governato da provvedimenti episodici o singoli ed è ora che il MIUR prenda atto in via generale ed erga omnes di provvedimenti di respiro generale. Ciò è già accaduto con il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale che in sede giudiziale è stato ottenuto dai nostri 220 ricorrenti e poi esteso a 1 milione di docenti oggi in II fascia GI. Ci auguriamo che ora anche grazie questi provvedimenti possa essere rivisto il sistema di mobilità ”.

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