MESSINA. Il Tar di Catania ha dato ragione al comune di Messina, rigettando il ricorso che la società catanese Musica da bere srl, organizzatrice di concerti che negli anni si sono tenuti allo stadio San Filippo di Messina, che si era rivolta al tribunale amministrativo chiedendo l’annullamento di una delibera di giunta del 31 dicembre 2019 con la quale il comune  aveva prorogato la concessione dello stadio, a beneficio dell’Acr Messina, fino al 30 maggio 2021, dall’originario 2020. Musica da bere, il 27 giugno prossimo, ha organizzato il concerto di Tiziano Ferro, chiedendone lo spostamento alla stessa data del 2021 (a marzo erano già stati venduti 21mila biglietti), e sostenendo che la delibera di giunta avrebbe reso nullo il disciplinare di utilizzo sottoscritto da Comune e Musica da bere srl a giugno 2019 e quindi lo spostamento del periodo di concessione (“dal 19 giugno al 6 luglio 2021”) al fine di riprogrammare il concerto.

Il Tar si è pronunciato in favore del Comune, sentenziando che “in alcun modo è stata lesa la posizione giuridica della ricorrente, alla quale pertanto non doveva essere inviata alcuna comunicazione di avvio del procedimento (esattamente come il debitore non è in alcun modo tenuto a preannunciare al creditore che intende avvalersi di terzi al fine di adempiere, salvo che ciò sia previsto dal titolo)”.

Il Tar, però, riconosce la possibilità che la Musica da bere possa soffrire un danno in futuro, dovuto all’annullamento del concerto nel 2021 (l’assessore allo Spettacolo Pippo Scattareggia ha fatto sapere via Pec che non è possibile garantire le date nel 2021, annullando di fatto l’evento di Tiziano Ferro, ma anche di Ultimo, organizzato da un altro impresario).

Con il presente gravame, a ben vedere, si denuncia, piuttosto, la mera eventualità di un pregiudizio futuro, consistente nel fatto che, ad avviso della ricorrente, la società sportiva non sia nelle condizioni di assicurare la necessaria manutenzione straordinaria della struttura e che il Comune, a fronte di tale circostanza, non intenda comunque adempiere direttamente le obbligazioni assunte nei confronti della ricorrente. E’, invece, chiaro che per proporre un giudizio occorre che la lesione sofferta dalla parte ricorrente nella propria sfera giuridica sia attuale e concreta. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile”. Il Tar ha anche condannato la società catanese al pagamento delle spese di lite, 1250 euro.

Subscribe
Notify of
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments