MESSINA. La lettera con la quale Cateno De Luca, in qualità di Sindaco di Messina, ha invitato i cittadini messinesi a votare per Dafne Musolino, nel corso della campagna elettorale per le scorse europee, ha violato l’articolo 9 della Legge 28 del 22 febbraio 2000 sulle disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica.

A stabilirlo è l’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (Agcom), che fa seguito all’esposto presentato lo scorso 21 maggio  dai portavoce nazionali e regionali del M5s, Francesco D’Uva, Grazia D’Angelo, Valentina Zafarana e Antonio De Luca, i quali avevano chiesto che si valutassero “eventuali profili di illiceità per violazione delle normative, adottando con urgenza i consequenziali provvedimenti previsti dalla Legge”.

«La lettera oggetto di segnalazione – si legge nel provvedimento, che cita parte del testo della missiva, l’intestazione nella dicitura e il riferimento al comitato elettorale,  – riporta l’indicazione “Mittente: Sindaco della Città metropolitana di Messina Cateno De Luca” e nel testo la dicitura “Io, nella mia qualità di Sindaco della città di Messina”,  e appare pertanto riferibile al Sindaco di Messina nella sua veste istituzionale. Il riferimento alla carica istituzionale è sufficiente ad attribuire l’iniziativa all’Amministrazione comunale in quanto il Sindaco è organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente».
L’articolo 9 della Legge stabilisce inoltre che a “far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle impersonali ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Un requisito non soddisfatto dalla lettera di De Luca (inviata nel periodo di applicazione del divieto, successivamente alla data di convocazione dei comizi), che per l’Agcom non è in alcun modo correlata all’efficace funzionamento dell’ente.
«Per quel che concerne il requisito dell’impersonalità – infine – si rileva che la lettera riporta l’indicazione del nome del Sindaco di Messina nella sua veste istituzionale e appare di chiara valenza propagandistica».
Le conseguenze? Poche. Perchè, alla luce della violazione, l’Autorità ha solo ordinato al Comune di Messina (che può impugnare l’atto entro 60 giorni dalla notifica) di pubblicare il provvedimento per 15 giorni sulla home del proprio sito istituzionale, con specifico riferimento alla non rispondenza con quanto previsto all’articolo 9.
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