MESSINA. Il Tribunale di Messina ha accolto il ricorso del titolare di un Ctd Stanley, e ha annullato la sanzione – per oltre 24mila euro – comminata dopo aver constatato che nel locale erano stati installati 8 apparecchi da intrattenimento.

Il giudice siciliano ha svolto una lunga disamina dell’evoluzione  normativa italiana alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia, fino a arrivare al bando Monti e alla sentenza Laezza che ha riconosciuto la natura discriminatoria della clausola che imponeva la cessione gratuita dei beni che costituiscono la rete di raccolta. Di conseguenza, “deve ritenersi applicabile il principio di prevalenza del diritto europeo sul quello interno con conseguenze disapplicazione di quest’ultimo”. E quindi “la mancanza di concessione non può costituire oggetto di sanzioni”. In sostanza, la natura discriminatoria della clausola sulla cessione della rete giustifica la decisione dei Ctd di non partecipare alla gara, devono quindi ritenersi illegittime le sanzioni comminate ai centri. L’illegittimità poi riguarda non solo la raccolta delle scommesse, ma anche l’istallazione delle slot.

A sanzionare il gestore è stata L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito delle operazioni di accertamento presso gli esercizi commerciali aperti al pubblico ove si svolgeva attività di scommesse in assenza della licenza di Polizia. Il titolare del centro era munito di licenza ex art. 86 Tulps ma era privo di licenza ex art. 88 Tulps.

“Dopo la sede penale e amministrativa – commenta l’avvocato Daniela Agnello, che ha seguito la causa – anche in sede civile si evidenzia il contrasto della normativa italiana con il diritto europeo e la singolarità della posizione della Stanleybet che svolge attività transfrontaliera in conseguenza della discriminazione subita prima con i bandi del ’99, proseguita con il bando Bersani e conclusa con il bando del 2012”.

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