PALERMO – La lista Arcipelago è definitivamente esclusa dalla competizione elettorale a Messina, anche il Cga ha bocciato il pasticciaccio brutto avvenuto nell’aula del tribunale peloritano il giorno della scadenza della presentazione delle liste. Composto da Claudio Zucchelli, presidente, Nicola Gaviano, consigliere, Carlo Modica de Mohac, consigliere estensore, Giuseppe Verde, consigliere, Maria Immordino, consigliere, il Cga, ieri ha rigettato il ricorso di Nicola Barbalace e lista Arcipelago. Dopo la bocciatura del ricorso al Tar di Catania, le bocciature dei due ricorsi presentati a Palermo è arrivata il 19 ottobre la scure definitiva sulla lista Micari che a Messina non sarà presente. Una circostanza che penalizzerà la lista in tutta la Sicilia, venendo a mancare la terza provincia più popolosa della Sicilia, il raggiungimento della soglia del 5 per cento è adesso molto a rischio, considerando anche che la lista non sarà a Siracusa dove non è stata neanche presentata.

Nella sentenza si ripercorrono ancora una voltai fatti dello scorso venerdì 6 ottobre, giorno della scadenza della presentazione delle liste, orario di chiusura le 16: “I ricorrenti lamentano la ingiustizia dell’impugnata sentenza per erroneo accertamento dei fatti, deducendo che il Giudice di primo grado – scrivono i giudici amministrativi – ha erroneamente ritenuto che i Sig.ri Rovito e Siragusano si siano presentati “nell’aula deputata alla ricezione delle liste” solamente alle 15,50, affermazione – questa – contraddetta dal verbale di ricusazione ove è verbalizzato che la lista provinciale dei candidati in questione è stata depositata alle 15,29, ed ha omesso di considerare che il ritardo con cui la documentazione è stata infine presentata (alle ore 16,08) è da imputare all’Amministrazione e, nella specie, al pubblico ufficiale addetto alla ricezione degli atti presso la Cancelleria”.

La colpa, secondo Nicola Barbalace e la lista Arcipelago era dunque da imputare ad Antonio Pedale, funzionario dell’aula del Tribunale di Messina che ha chiuso le porte dopo le 16. Ma a parlare è il verbale redatto da Siragusano lo stesso giorno del termine della presentazione all’Ufficio elettorale di Messina: “ il carteggio contenente tutta la documentazione prescritta (rectius: tutta la documentazione che i Sig.ri Rovito e Siragusano intendevano depositare presso la Cancelleria al fine di ottenere l’ammissione alla competizione elettorale), è stato depositato solamente alle 16,08 e dunque oltre il termine stabilito perentoriamente dall’art.15 della L. reg. n.29 del 1951. La censura è, per il resto, infondata in quanto non si vede come il ritardo occorso nella presentazione della documentazione possa essere imputato all’Amministrazione; e, nella specie, al soggetto addetto alla ricezione degli atti. Per escluderlo è sufficiente leggere quanto affermato, scritto e sottoscritto di pugno nello stesso giorno in cui i fatti si sono verificati (ed in prossimità degli stessi), dallo stesso Sig. Siragusano.
Nell’istanza con cui chiede all’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Messina di integrare la documentazione, Egli afferma candidamente, infatti, di essersi accorto solamente alle 15,50 “della mancanza del retro della copia fotostatica della carta di identità di un candidato”; di essersi allora allontanato temporaneamente dal Palazzo di Giustizia (si annota testualmente) “portandosi inavvertitamente con sé lo zaino contenente parte della documentazione elettorale”; di essersi recato a “recuperare” il foglio del documento mancante; di essere rientrato solamente allorquando la porta del Palazzo di Giustizia era ormai chiusa (dunque – all’evidenza – dopo le 16,00); e che per tale ragione il suo collega Sig. Giovanni Rovito, che nel frattempo era rimasto dentro l’aula, era riuscito a depositare entro le 16,00 “solo parte della documentazione”.
Colpa del funzionario, questa la ricostruzione dei ricorrenti, non condivisa dai giudici di Palermo: “La tesi secondo cui almeno parte della responsabilità per quanto accaduto dovrebbe ricadere sul soggetto addetto alla ricezione degli atti – concludono i giudici del Cga – non può essere in alcun modo condivisa”.

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