Una modifica alle norme per la protezione, la tutela dell’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. La richiesta parte da Sergio Lembo, membro provinciale dei Giovani di Alternativa Popolare, che sull’argomento chiede l’intervento, da parte del Parlamento Siciliano. «Oggi di fatto – scrive – la categoria dei cacciatori è vessata da tasse e delle volte da troppe e ingiuste limitazioni. Quale membro di Alternativa Popolare, ho apprezzato da sempre gli sforzi dell’onorevole Nino Germanà a supporto dei diritti dei cacciatori con un’azione politica di grande impegno dentro e fuori il palazzo regionale, sempre al fianco dei cacciatori e dei suoi rappresentanti di categoria». Quello che Sergio Lembo chiede è la modifica con l’integrazione 3° Comma dell’Articolo 41 della Legge Regionale 33/97, nella parte in cui prescrive la fruibilità “per le sole prove dei cani da ferma” aggiungendo anchecani da seguita e da cerca” risultando così con la seguente nuova formulazione3. Le Foreste demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le prove dei cani da ferma, da seguita e da cerca su selvaggina naturale, purchè tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere Nazionale o Internazionale e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocumento alla flora e alla fauna e comunque nel rispetto dei limiti territoriali di cui al Comma 5.

L’articolo 41 3° Comma della Legge Regionale N°33 dell’ 01/09/1997, pubblicata sulla Gurs n° 47 del 02.09.1997, dispone infatti che “Le Foreste Demaniali e le zone di ripopolamento e cattura possono essere fruibili per le sole prove dei cani da ferma su selvaggina naturale, purchè tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale e/o internazionali e si svolgano in periodi e con modalità non arrecanti nocumento alla flora e alla fauna e comunque nel rispetto dei limiti temporali di cui al Comma 5”.

Con la Normativa sopra citata il legislatore regionale ha garantito ai “soli cani da ferma” la possibilità di partecipare alle prove di lavoro ed ai test attitudinali nelle foreste demaniali e nelle zone di ripopolamento e cattura con selvaggina naturale escludendo e di fatto, vietando ai proprietari di “cani da seguita e da cerca” la possibilità di effettuare le prove di lavoro ed i test attitudinali su fauna selvatica naturali, nel rispetto assoluto dell’integrità fisica della fauna esistente quanto dell’ausiliare, così come prescritto dal “Regolamento Generale delle Prove di Lavoro e Test Attitudinali”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) Il 3 Ottobre 2006, in vigore dal 1 Gennaio 2007.

Le prove/test sopraindicati non sono altro che verifiche cinotecniche organizzate con manifestazioni a carattere nazionale o internazionale, e in Sicilia debbono rispettare, sì le indicazioni dettate dal suindicato 3° Comma dell’Articolo 41 della Legge Regionale 33/97, ma anche la normativa Enci, allo scopo di testare le qualità naturali del cane, nonché la sua attitudine ad apprendere l’addestramento specifico, su un territorio quanto più possibile naturale, ai fini di un continuo miglioramento selettivo e dell’allevamento di soggetti più idonei al lavoro ed all’utilizzo venatorio, ma non possono essere in assoluto riservate al “cane da ferma” ma vanno estese, così come avviene in tutta Europa anche alle razze dei “cani da seguita e da cerca”.

Non includere le verifiche, per testare le qualità naturali, nonché le sue attitudini ad apprendere il suo addestramento specifico anche ai “cani da seguita e da cerca” oltre ai “cani da ferma” già previsti nel 3° Comma dell’Articolo 41 della Legge Regionale 33/97, è una specificità della sola Regione Sicilia.

«In nessuna altra Regione d’Italia o europea – continua – esiste una simile grave limitazione che taglierebbe immediatamente fuori la Sicilia dal candidarsi quale paese disponibile ad organizzare un eventuale Coppa Europa per “cani da seguita su Fauna selvatica naturale”, creata nel 1956 da: Francia, Germania, Austria, Belgio, Italia, Spagna, Ungheria, Norvegia e Svizzera, quale prova internazionale itinerante ed alla quale si correrà ogni anno, a turno, in ognuno dei paesi partecipanti. La disponibilità a candidarsi per l’Italia, con individuazioni della Sicilia quale territorio per l’espletamento delle prove di Coppa Europa per “cani da seguita”, incontrerebbe ingiustificatamente, l’ostacolo posto in essere dal legislatore Regionale con il 3° Comma dell’Articolo 41 della Legge Regionale 33/97, con la dizione “…per le sole prove dei cani da ferma…” che esclude “ i cani da seguita e da cerca”, privilegiando, non si comprende in base a quale requisito, il solo” cane da Ferma».

 

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